Il Bonus Facciate, al 60% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, come sappiamo comprende i lavori di rifacimento e restauro delle facciate degli edifici che risultano visibili da strade o spazi pubblici, o che si trovano in centro storico o aree residenziali ad elevata densità.
Tra gli interventi edilizi ammissibili oltre alle facciate degli edifici, rientrano gli ornamenti, i fregi, i balconi, i parapetti ecc. In merito al restauro dei portoni non sempre c’è la possibilità di intervenire, eccetto in alcuni casi.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad interpello n. 352 del 28 giugno 2022, fatto da una Chiesa interessata da lavori edilizi inerenti appunto la facciata.
Nello specifico, l’intenzione è quella di procedere con il restauro e il risanamento conservativo del portale della Chiesa, costituito da portone, cornice e lunetta.
In risposta all’istante, il Fisco riprende quanto stabilito dalla normativa che regolamenta il funzionamento del Bonus Facciate, ovvero l’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 e poi dalla Manovra 2022.
Qui si stabilisce che gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.”
Viene poi specificato che devono considerarsi escluse dal Bonus Facciate le spese relative ai lavori:
In virtù del fatto che il Bonus Facciate, ammette però tra gli interventi possibili anche quello di “rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi” che insistono sulla facciata, si ritiene che il portale possa essere considerato a tutti gli effetti un’opera ornamentale.
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