In termini di appalti pubblici e privati sui beni culturali esistono indicazioni precise e condizioni necessarie che ogni azienda deve rispettare se vuole prendere parte a lavori di:
- monitoraggio, manutenzione e restauro su immobili tutelati;
- scavi archeologici;
- monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
Tra i requisiti è obbligatoria l’iscrizione alla camera di commercio, relativamente a lavori:
- in scavi archeologici;
- di manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, lavori di conservazione e restauro di opere d’arte;
- di restauro e manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte;
- per il verde storico (art.10, c. 4 lettera “f” del Codice dei Beni culturali), in parchi e giardini.
Inoltre il regolamento impone precisi vincoli al Direttore tecnico, oltre all’unicità dell’incarico:
Per la categoria OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) il direttore tecnico deve essere un architetto iscritto all’albo o laureato in conservazione dei beni culturali.
Per le categorie OS2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) e OS2-B (Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario) serve:
- un diploma di restauratore conseguito presso le scuole di alta formazione o altri istituti indicati dal codice dei beni culturali all’articolo 29 al comma 9)
- oppure una laurea in conservazione e restauro dei beni culturali
- oppure bisogna essere restauratori di beni culturali qualificati ai sensi dell’articolo 182 del codice dei Beni culturali, ma bisogna aver svolto – al momento in cui entrerà in vigore del regolamento – almeno tre incarichi di direzione tecnica.
Foto di Luca Aless, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons